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L'avviso

Sentimmo il citofono. Era il postino, ed io mi rifiutai di ritirare la raccomandata. Appena intravista la busta con il logo di uno studio legale per mittente ben in vista, intuii di cosa si trattava. Certo, l’inizio della separazione in forma solenne! La ritirò lei, Maria, ed in casa tentò di mettermela materialmente nelle mani. Non volli prenderla e neppure aprirla, la rifiutati. Lo fece lei, l’aprì, tentando ancora una volta di darmi in consegna il contenuto. Continuavo a evitare il contatto con quel pezzo di carta, mentre un sentimento di reazione a ciò che vivevo come inaudita violenza, montava prepotentemente.

Il pensiero vagava iracondo, e Maria assumeva, quasi per contrasto caricaturale, un aspetto goffo, sventolando quel foglio innanzi a me, monito che la rivendicazione si rappresentava ormai nei canali ufficiali, nelle carte, nei tribunali. Ostentava così la sua nuova forza, pesante dell’intera Istituzione-Paese, che avrebbe dovuto rabbonire ogni mia resistenza, placare quel mio fare, nella lettura di lei, arrogante.

Ma l’effetto sortito fu opposto a quello sperato….
- “scriva tutto ciò che gli pare, caro il tuo avvocato, chiunque sia, libero di scrivere, in nome e per conto di chi gli pare, legittimato certo, legittimato! Ma non può impormi di leggere, di ricevere fisicamente nelle mani, le mie mani, le mie! ciò che ha deciso di spedirmi Io non lo leggo, non lo tocco neppure quel foglio!. Anzi dammelo, ecco cosa ne faccio, lo strappo in mille pezzi! E dillo pure al tuo avvocato, non mi sentirei obbligato ad un fare fisico neppure da un re! “

Un estremo sentimento di libertà è l’unico faro in certi momenti bui.

Poi, le conseguenze legali sarebbero state le stesse, lo sapevo bene. La legge ha già pensato a tutto. Se non ricevi, trascorso un certo periodo di tempo, è come se tu lo abbia fatto davvero. L’atto si presume notificato per “compiuta giacenza”. Ovvero, si stabilisce che la conoscenza o la non conoscenza dell’atto di citazione da parte della persona convenuta in giudizio, non sia un granché importante. È importante invece dimostrare che la persona citata sia venuta a conoscenza non dell’atto, ma della sua giacenza per oltre cinque giorni presso un ufficio postale. In verità, neppure di quello. La firma di un portalettere sul retro del cartoncino di “avviso di giacenza”, è sufficiente a tale scopo.

Quindi la procedura non s’interrompe e la causa a giudizio si perfeziona riguardo alle notificazioni.
Tanto si è stabilito, soprattutto per uno dei concetti-pilastro del nostro Ordinamento: la certezza del diritto. In altre parole, per quella sublime esigenza di “certezza giuridica” si sacrifica scientemente e legalmente la certezza reale. Cioè, dimostrando con dovizia di particolari che una persona citata in giudizio non è a conoscenza di quella citazione, si dà prova che essa sia stata avvisata del giudizio pendente. Meglio, si dà prova della sua “colpa” nel non aver preso visione di un atto che giaceva presso un ufficio postale. Egli paga con la presunzione di conoscenza la colpa di non aver conosciuto.
In conclusione, la sua disconoscenza è certa, ma siccome è anche colpevole, si trasforma in conoscenza.

Poi dicono essere gli animali, talvolta, ad assumere strani comportamenti.

 

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